ARTICOLO 1
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un'Associazione professionale di insegnanti denominata "ALINET" con sede in Frosinone, viale Mazzini n.1.
Ai fini della propria diffusione e visibilità anche sulle reti telematiche, l'Associazione è pure denominata "DIDAWEB" e/o "GRAFFINRETE".
ARTICOLO 2
L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e privilegia il fare collaborativi e la condivisione di risorse e competenze.
ARTICOLO 3
L'Associazione è finalizzata alla promozione delle conoscenze e applicazioni nel campo e attraverso le nuove tecnologie, per mezzo di interventi che si articolano in:
- Formazione, inclusa on line;
- Raccolta e divulgazione delle conoscenze relative alle reti telematiche e al networking;
- Orientamento scolastico e assistenza allo studio;
- Didattica a distanza;
- Mostre virtuali e reali;
- Convegni;
- Concorsi;
- Realizzazione di pagine web in proprio e per conto di terzi sempre nell'ambito di iniziative culturali, didattiche e professionali;
- Promozione di iniziative in favore del collegamento in rete tra gli enti non commerciali che operano nel settore della formazione e produzione culturale per una eventuale federazione tra gli stessi;
- Attività editoriali.
L'Associazione potrà compiere ogni altra attività che in maniera diretta o indiretta sia attinente al perseguimento dei suddetti scopi sociali.
ARTICOLO 4
L'Associazione ha la durata di anni 20 prorogabili mediante deliberazione dell'Assemblea.
ARTICOLO 5
L'Associazione non ha scopo di lucro. Qualsiasi attività commerciale possa verificarsi nella vita associativa ha carattere secondario. Essa si finanzia con:
- Le quote degli associati, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Contribuzioni volontarie degli associati;
- Eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche;
- I proventi di gestione;
- Ogni altro provento comunque conseguito.
ARTICOLO 6
Il fondo di costituzione è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione della presente Associazione.
ARTICOLO 7
Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi di cui all'art.3 del presente Statuto.
È esclusa qualsiasi limitazione da parte del socio in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita sociale.
Gli associati si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.
I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto; i soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione successivamente.
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta degli interessati che dovrà contenere le generalità, il codice fiscale, la residenza anagrafica e l'attività economica o professionale esercitata.
La qualifica di socio si perde per decesso, per recesso o per esclusione.
L'associato, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.
La quota, o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.
ARTICOLO 7-bis
L'Associazione può organizzarsi, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, che deve essere ratificata dall'Assemblea, costituendo sezioni territoriali e/o tematiche e può nominare referenti locali.
ARTICOLO 8
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea generale;
- Il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9
L'Assemblea generale rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.
Possono partecipare tutti gli associati che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento delle quote associative.
Nell'Assemblea generale ogni associato ha diritto ad un voto.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con comunicazione tramite posta elettronica e affissione presso la sede legale dell'Associazione di un avviso scritto almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, da altro socio all'uopo eletto dall'Assemblea.
È ammessa la partecipazione all'Assemblea generale mediante delega.
Ciascun socio potrà rappresentare esclusivamente un solo socio.
ARTICOLO 10
L'Assemblea generale delibera:
- Sull'approvazione del bilancio annuale;
- Sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- Sull'esclusione dei soci;
- Su eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- Sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione.
ARTICOLO 11
L'Assemblea generale delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in caso di mancanza del numero legale, essa viene aggiornata senza bisogno di ulteriore convocazione, per un tempo non inferiore a cinque giorni dalla data della prima convocazione ed è valida con qualunque numero dei soci intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 12
Per modificare lo Statuto dell'Associazione, o deliberarne lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, è necessario che l'Assemblea in presenza assuma i risultati della consultazione effettuata in rete tra i soci, nel corso di un'Assemblea virtuale precedentemente convocata, con il medesimo o.d.g., e protrattasi per almeno 15 giorni, che abbia fatto registrare il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati.
ARTICOLO 13
Il Consiglio Direttivo, composto da cinque a nove membri, viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo; successivamente viene eletto dall'Assemblea generale.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.
Il Consiglio Direttivo:
- Elegge il Presidente e il Vicepresidente e il segretario-tesoriere dell'Associazione;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea generale;
- Delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
- È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- Redige il bilancio annuale, che deve essere approvato dall'Assemblea.
- Procede all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione;
- Formula il regolamento per il funzionamento dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o tre dei suoi membri, lo ritengono necessario e deve essere convocato almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, anche via posta elettronica o via fax o telefonica.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, espresso anche per via telematica.
ARTICOLO 14
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente con la maggioranza prevista dall'art.13 del presente Statuto. Essi durano in carica un anno e possono essere revocati in ogni tempo dal Consiglio Direttivo con la stessa maggioranza.
La firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Il Presidente, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o di categorie di atti.
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, hanno il compito di:
- Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- Firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.
Il Segretario-Tesoriere ha il compito di curare la gestione contabile, amministrativa, fiscale e finanziaria dell'Associazione.
ARTICOLO 15
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.
Finché questa dura, gli associati non possono chiederne la divisione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Delle obbligazioni assunte dall'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune; rispondono personalmente e solidamente delle obbligazioni assunte anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
ARTICOLO 16
L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il giorno 01 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 17
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, la quale provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori con le maggioranze previste dall'art.12 del presente Statuto.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera anche sulla devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo secondo le norme vigenti (L.662 del 23.12.1996 art.3 comma190).
ARTICOLO 18
L'Assemblea generale, su richiesta di un terzo degli associati, può eleggere con le maggioranze previste dall'art.11 del presente Statuto un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre persone scelte tra gli associati in base alla loro competenza in campo contabile e fiscale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisino delle irregolarità, hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri.
ARTICOLO 19
Tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o il Consiglio Direttivo, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre arbitri, nominato dall'Assemblea, scelto tra persone non socie.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura e la loro sentenza sarà inappellabile.
ARTICOLO 20
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme di legge applicabili in materia.
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