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L'associazione Lo statuto Art. 2: Scopo dell'Associazione è quello di svolgere e promuovere attività culturale senza fini di lucro e pertanto nelle attività o comunicazioni rivolte al pubblico verrà sempre indicato Associazione "ONLUS" (organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Art. 3: Divieto di svolgere attività diverse da quelle mensionate all'art.2 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 4: Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione o destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Art. 5: Obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 6: Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione inposta dalla legge. Art. 7: Obbligo di redigere un rendiconto annuale. Art. 8: I soci possono essere fondatori e ordinari. Art. 9: Soci fondatori sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo;i soci ordinari saranno coloro che verranno iscritti dopo la costituzione. Art. 10: Il numero dei soci ordinari potrà essere accresciuto a seconda delle esigenze dell'Associazione. Art. 11: Organi dell'Associazione sono: il Consiglio Direttivo,l'Assemblea,il Presidente. Art. 12: Dell'Assemblea dei soci fanno parte i soci fondatori e i soci ordinari con uguali diritti e doveri e con identici poteri. |
Art. 13: L'Assemblea generale è convocata in via ordinaria ogni anno per il rinnovo del Consiglio Direttivo; essa sarà inoltre convocata dal Presidente ogni altra volta che ne sarà riconosciuta l'opportunità. Art. 14: Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Art. 15: Il Consiglio Direttivo è composto di cinque soci. Art. 16: Il Presidente convoca l'Assemblea, rappresenta l'Associazione in sede legale, ha firma sociale, viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per un anno. Art. 17: Tutte le cariche sono gratuite e revocabili dall'Assemblea in qualsiasi momento, anche prima della scadenza. Art. 18: Il patrimonio sociale è costituito dai contributi ordinari e straordinari dei soci, da eventuali lasciti e proventi dai contributi Comunali, Regionali e Ministeriali e di ogni altro ente pubblico o privato. Art. 19: Si decade dalla condizione di socio o per inadempienza agli obblighi sociali o per indignità. Art. 20: Il giudizio di indegnità spetta al Consiglio Direttivo, in sede di appello decide l'Assemblea. Art. 21: I soci ordinari avranno diritto di voto dopo aver raggiunto due anni dall'adesione all'Associazione. Art. 22: I soci ordinari dovranno presentare domanda di dimissioni almeno tre mesi prima. Art. 23: Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci sarà sottoposta al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo, che giudicherà senza formalità di sorta. Art. 24:Quali componenti del Consiglio Direttivo per il primo anno vengono destinati i soci fondatori: Antonio Andreozzi,Giuseppe Nalli,Annalisa Gaetani,Stefano Cannizzaro,Enrico Rofi Pallone,dei quali il primo è nominato Presidente. Ceprano li, 02 dicembre 1999 |
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